mercoledì 8 giugno 2011

Sposarsi all'estero

Tra i tanti sogni che volano leggeri nella testa (in genere) delle spose, c’è sicuramente quello di sposarsi all’estero.  Parigi, spiagge lontane, oriente… i luoghi certo non mancano, ma quello che spaventa non è la scelta di dove andare, bensì il viaggio, il dover trasportare tutto nel posto prescelto, prendere contatti con fornitori esteri… e soprattutto, ancora una volta, la burocrazia!

Come si può fare?

Ovviamente sposarsi all’estero comporta qualche piccola difficoltà in più soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione e pensare di organizzare tutto con fornitori che non siano del luogo potrebbe essere estremamente dispendioso. Un buon consiglio è farvi aiutare da una agenzia di viaggi perché solitamente sono in grado di risolvere ogni tipo di problema relativo al vostro “petit réve”. Se però, la lingua e il tempo non sono un problema, partite per un viaggio ricognitivo e prendete personalmente i contatti… in questo modo avrete la certezza che i preparativi seguiranno perfettamente il vostro sogno!

Diciamo che l’ostacolo organizzativo l’abbiamo superato e i biglietti aerei degli invitati sono stati acquistati, manca solo sbrigare qualche piccola pratica…

Qualsiasi sia il motivo per cui avete deciso di sposarvi all’estero, sappiate che l’obbligo delle partecipazioni ( di cui ormai siete espertissime!) è previsto solo nel caso in cui vi sposiate davanti ad un’autorità consolare e non ad un’autorità locale. In alcuni casi, però, l’autorità locale richiede la capacità matrimoniale o il nulla osta.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05.09.1980 che richiedono il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza ed e’ esente da legalizzazione.
Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.


La richiesta va inoltrata all’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese estero compilando una autocertificazione (di cui si allega copia) che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto. Ad essa verrà unita copia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità.
La richiesta può essere inviata anche a mezzo fax.


La Rappresentanza, alla luce della documentazione presentata e solo dopo aver effettuato gli accertamenti che riterrà opportuni sarà in grado di rilasciare il predetto documento.

A matrimonio avvenuto, una copia dell’atto rilasciata dall’Ufficio di stato civile estero dovrà essere rimessa, a cura degli interessati, alla Rappresentanza italiana che, dopo averne verificato la validità, ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza del cittadino.

I documenti scritti in lingua straniera devono essere legalizzati e accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’Autorità’ diplomatica o consolare italiana oppure giurata conforme dal traduttore presso un tribunale italiano.
Ciò vale in tutti i casi ad eccezione dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 per i quali e’ previsto un modulo plurilingue esente da legalizzazione e da traduzione.


Che altro dire… bon voyage!

Nessun commento:

Posta un commento